Art. 3.
(Aree pedonali e zone a traffico limitato).

      1. I comuni provvedono, nell'ambito dell'intero territorio di competenza, a delimitare

 

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zone di particolare rilevanza urbanistica nelle quali sussistono esigenze particolari di traffico.
      2. I comuni, analogamente a quanto previsto al comma 1, provvedono a delimitare le aree pedonali urbane e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio.